Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)- Annualità 2026-2027-2028

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31 dic 2028

1 gen 2026

Italiano (Italian)

A chi si rivolge

Chi può presentare domanda

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Dimensione dell’impresa

Microimpresa - meno di 10 addetti · Piccola - meno di 50 addetti · Media - meno di 250 addetti · Grande - 250 addetti o più

Livello di finanziamento

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Settori

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Che cosa dice il programma

Cos'è La misura agevolativa "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)" è un contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con riferimento alle annualità 2026 - 2028, l’art. 1, commi 444 e ss ha previsto che la disciplina del credito d'imposta ZLS non si applichi ai territori delle Regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale in quanto ricomprese nella ZES UNICA e continui ad applicarsi alle aree ammissibili ex articolo 107.3 lett.c) del TFUE delle ZLS attive o da attivarsi sino al periodo di vigenza del regime (31.12.2028). In sintesi:- l’agevolazione fiscale, in forma di credito d’imposta, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ed in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti;- in relazione all’ambito territoriale di riferimento, il credito d’imposta potrà essere riconosciuto e fruito in relazione ad investimenti realizzati nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) istituite o da istituire all’interno delle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono escluse le aree della regione Abruzzo, Marche e Umbria ammissibili alla predetta deroga, in quanto comprese nel campo d’applicazione del regime agevolativo “Credito d’imposta investimenti nella ZES unica”;- conformemente alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, l’intensità massima di aiuto concedibile può raggiungere fino al 25 % nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE della regione Lazio di cui alla classificazione NUTS LAZ5-LAZ6-LAZ7 (ITI44 e ITI45). Nelle restanti “aree c)” l'intensità massima applicabile è pari al 15%;- alle predette intensità, può essere riconosciuta una maggiorazione del 10% o del 20%, rispettivamente per investimenti realizzati dalle medie o dalle piccole imprese. Di un’ulteriore maggiorazione del 5% possono beneficiare gli investimenti contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento STEP).- in merito alla dotazione annua del regime, il credito d’imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026 - 2027 - 2028. A chi si rivolge Per il periodo 2026-2028 l'agevolazione si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o di nuovo insediamento, in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ex articolo 107.3 lett. c) del TFUE delle ZLSCosa prevede Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014, realizzati sino al 31 dicembre 2028 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS ammissibili agli aiuti a finalità regionale, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva . Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato. Ambiti: Sostegno investimenti Settori: Agroalimentare, Agricoltura, silvicoltura e pesca, Alberghiero, Altri servizi, Artigianato, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Chimica e Farmaceutica, Commercio, Cultura, Edilizia, Elettronica, Fornitura Energia, Acqua e gestione Rifiuti, ICT, Meccanica, Metallurgia, Mobili, Legno e Carta, Moda e Tessile, Ristorazione, Salute, Servizi di trasporto, Turismo

Testo del programma: Incentivi.gov.it, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, www.incentivi.gov.it, licenza CC BY 3.0 IT. Pagina di origine.

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La scheda

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Ente finanziatore

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fonte

Incentivi.gov.it

Scade

31 dic 2028

Pubblicato

1 gen 2026

Lingue

Italiano (Italian)

Fonte

Incentivi.gov.it · 2788

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